Il parlamento ha appena convertito in Legge (ancora in attesa di pubblicazione in GU) il DL Orlando sul PCT n. 90/2014, apportandovi numerose novità, che personalmente giudico assai opportune (complimenti, quindi, all’ufficio legislativo).
Rinviando a questo articolo per le altre caratteristiche del DL Orlando cit., le novità introdotte in sede di conversione del decreto stesso possono così riassumersi:
1) L’avvocato può SEMPRE autocertificare (su carta) la prova della propria notifica a mezzo pec;
2) l’IPA smette di essere “elenco pubblico” per notifiche a mezzo PEC; al suo posto, il Registro Imprese;
3) l’art. 147 cpc (orario delle notifiche: ore 9-21) si applica anche alle notifiche telematiche;
4) è stato eliminato l’obbligo di indicare il proprio indirizzo PEC nel cappello dell’atto (125 cpc);
5) nel caso di deposito telematico dell’atto, non serve depositare altre copie cartacee (111 disp.att.cpc), e ciò vale anche per il ricorso o il controricorso per cassazione (137 disp.att.cpc), quando sarà possibile depositarlo tramite PCT;
6) la comunicazione di cancelleria non fa decorrere il termine breve ad impugnare, come da più parti auspicato (cfr. questo articolo).
Per scaricare il testo coordinato del DL Orlando sul PCT, con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, CLICCA QUI